PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Composizione) - 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma ed è composto:

              a) da sette magistrati in servizio presso le commissioni tributarie provinciali, di cui tre con qualifica di presidente o di vice presidente;

              b) da quattro magistrati in servizio presso le commissioni tributarie regionali, di cui due con qualifica di presidente o di vice presidente;

              c) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari o associati di materie giuridiche o gli avvocati in pensione.

      2. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono eletti dai magistrati in servizio, rispettivamente presso le commissioni tributarie provinciali e presso le commissioni tributarie regionali, senza distinzione di qualifica, con voto personale, segreto e diretto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere fino a due voti.
      3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vice presidenti»;

 

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          b) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Durata) - 1. Il consiglio di presidenza dura in carica quattro anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
      2. I componenti che nel corso del quadriennio si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio, oppure passano dalle commissioni tributarie provinciali alle commissioni tributarie regionali o viceversa, o cambiano qualifica, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati, appartenenti agli stessi gruppi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17, che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti»;

          c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

      «Art. 21. - (Elezione del consiglio di presidenza) - 1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
      2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due magistrati tributari, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e loro sezioni distaccate e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due magistrati tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione o della sezione distaccata presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.

 

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      4. I magistrati tributari che intendono presentare la loro candidatura devono darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri almeno un mese prima della data fissata per le elezioni. Il modello della scheda elettorale e le modalità di funzionamento degli uffici elettorali sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

          d) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza) - 1. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno diritto a un'indennità mensile di 2.500 euro e, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.
      2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se risiedono fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato appartenente all'area C».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250.000 euro per l'anno 2006 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.